La certificazione energetica di un edificio è un servizio che Studio Artificio effettua attraverso:
– Un sopralluogo
– Indagine termografica
– Il rilascio dell’attestato di prestazione energetica (APE)
– L’invio della certificazione alla Regione Veneto
Che cos’è la certificazione energetica?
E’ una procedura che attesta la prestazione energetica di un edificio al fine di consapevolizzare gli utenti a un minor consumo ed evitare sprechi. E’ utile anche come strumento per la trasparenza del mercato immobiliare, in modo che il futuro acquirente possa conoscere con precisione l’effettivo valore di consumo dell’immobile che sta per acquistare.
L’attestato di prestazione energetica (APE) ha validità per dieci anni ma solo se sono rispettate le normative sul risparmio energetico, altrimenti la validità è fino al 31 dicembre dell’anno successivo, e deve essere aggiornato quando sull’edificio vengono effettuati degli interventi che ne modifichino la prestazione energetica o gli impianti termici in esso contenuti. L’APE è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un’abitazione o di un appartamento, sintetizzandole con una scala che va da A a G. L’attestato di prestazione energetica è necessario per poter accedere ad agevolazioni di carattere fiscale in tema di risparmio energetico.
La certificazione attesta la prestazione energetica di un edificio informando gli utenti su consumi, sprechi ed è obbligatoria per contratti di affitto e vendita di un immobile. Dal punto di vista legislativo la certificazione energetica è obbligatoria nei seguenti casi:
– dal 1° settembre 2007: edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25%, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%; per tutti gli edifici, in caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto; a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
– dal 1° gennaio 2008: contratti Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
– dal 1° luglio 2009: trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
– dal 1° luglio 2010: contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari
– dal 1° gennaio 2012: è necessario indicare la prestazione energetica degli immobili negli annunci.
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